la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali
 
   1. E'  riconosciuto  il  diritto,  a  domanda,  di  partecipare  a
concorsi  riservati,  per  soli  titoli, al personale che, nel limite
massimo di 31 unita', sia stato assunto a tempo  determinato,  previa
selezione  pubblica  per  titoli  ed esami ed a norma dell'articolo 7
della legge 29 dicembre 1988, n. 554 per  la  redazione  di  progetto
pilota  finalizzato  ad  indagini  sul  rischio  sismico,  non ancora
esaurito ed attivato dal 1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 9 della
legge regionale 4 novembre 1988, n. 42.
   2. I concorsi di cui al precedente comma sono indetti dalla giunta
regionale entro venti giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge e devono essere conclusi non oltre il 20 luglio 1994.
   3.  I  bandi di concorso, non appena deliberati, sono trasmessi al
ministero del tesoro ed al dipartimento della funzione  pubblica,  ai
sensi  dell'articolo  4-bis,  comma 4, della legge 19 luglio 1993, n.
236.