la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. E' riconosciuto il diritto, a domanda, di partecipare a concorsi riservati, per soli titoli, al personale che, nel limite massimo di 31 unita', sia stato assunto a tempo determinato, previa selezione pubblica per titoli ed esami ed a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 per la redazione di progetto pilota finalizzato ad indagini sul rischio sismico, non ancora esaurito ed attivato dal 1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42. 2. I concorsi di cui al precedente comma sono indetti dalla giunta regionale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere conclusi non oltre il 20 luglio 1994. 3. I bandi di concorso, non appena deliberati, sono trasmessi al ministero del tesoro ed al dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 4, della legge 19 luglio 1993, n. 236.